Continuiamo nelle istruzioni per la compilazione della scheda per l’individuazione del personale soprannumerario che i docenti sono chiamati a compilare per la formazione della graduatori di istituto.
Abbiamo già pubblicato le prime tre parti, qui allegate, mentre ora ci occupiamo della valutazione dei titoli culturali indicati nella scheda al PUNTO III- TITOLI GENERALI.
SI ALLEGA NUOVAMENTE FAC-SIMILE:
SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-DOCENTI-SOPRANNUMERARI_A.S.-2020-21
VALUTAZIONE TITOLI GENERALI
LETTERA A) DELLA SCHEDA
IDONEITÀ CONSEGUITA A SEGUITO DI SUPERAMENTO DI UN PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI, PER L’ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENENZA — PUNTI 12 .
Si precisa che tale punteggio viene attribuito solo a seguito dell’inclusione nella graduatoria di merito di un pubblico concorso. In sostanza, sono valutati 1) concorsi ordinari che hanno determinato l’immissione in ruolo 2) concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati; 3) i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. 4) concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Viceversa, non sono oggetto di valutazione: a) I concorsi riservati (compreso il FIT “riservato” 2018 ) per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento; b) La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione; c) I corsi SSIS e TFA o “straordinari” o “riservati”; inoltre, è bene precisare, che l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per l’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria (viceversa sì però) come non è valutabile l’inclusione nella graduatoria di merito del concorso scuola secondaria nel ruolo della scuola superiore (viceversa sì)
DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA – LETTERA B –
PER OGNI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO VENGONO ATTRIBUITI PUNTI 5
Si precisa che, per tale tipo di diploma, per ogni anno accademico può essere valutabile un solo diploma; tale valutazione spetta solo a coloro che sono in possesso di laurea a prescindere dell’ordine e grado di scuola in cui sono titolari (anche se in servizio per esempio nella scuola dell’infanzia, si prescinde che la laurea non sia stato titolo d’accesso all’insegnamento).
IN SOSTANZA, LE TIPOLOGIE DI CORSI VALUTABILI SONO:
A) corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1°comma, legge n. 341/90); B) I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90); C) I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90); D) I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509; E) I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
NON RIENTRANO FRA I TITOLI VALUTABILI: A) Il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90
– commi 4, 6 e 8; B) I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria siano essi SISS e TFA.
DIPLOMI UNIVERSITARI CONSEGUITI OLTRE IL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO — LETTERA C — PUNTI 3
Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti
Tale punteggio viene attribuito unicamente per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza. Rientrano in tale casistica anche il diploma accademico di primo livello, la laurea di primo livello o laurea breve (“triennale”), Il diploma dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO – LETTERA D – PER OGNI CORSO DI PERFEZ. E PER OGNI MASTER DI 1° O DI 2° LIVELLO PUNTI 1
Anche in questo caso è valutabile un solo corso per ogni anno accademico e può beneficiare di tale punteggio anche il docente diplomato.
TIPOLOGIA DI CORSI VALUTABILI: A) corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni; B) master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE sulla durata e i CFU necessari per la valutazione, ed in particolare : A) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. In questo caso nella dichiarazione occorre obbligatoriamente indicare le ore e i CFU e di aver sostenuto l’esame finale.
DIPLOMI DI LAUREA CONSEGUITI OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO – LETTERA E – PUNTI 5 PER OGNI DIPLOMA DI LAUREA.
SI PRECISA CHE IL PUNTEGGIO SPETTA PER IL TITOLO AGGIUNTIVO A QUELLO NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO D’APPARTENENZA O PER IL CONSEGUIMENTO DEL PASSAGGIO RICHIESTO.
Sono valutati:
- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale (“specialistica”);
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2019)
Non possono essere valutati:
- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
- La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza
- Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta: E1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza; E2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).
PARTICOLARITA’ PER I DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA
DOCENTI PRIMARIA: coloro che sono in possesso della laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia: a tale titolo, non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;
DOCENTI INFANZIA : coloro che sono in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria: per tale titolo, non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
POSSESSO DEL DOTTORATO DI RICERCA – LETTERA F – PUNTI 5 – un solo titolo di dottorato valutabile –
VALUTAZIONE RISERVATA PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA – LETTERA G – PUNTI 1
Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (INVALSI, INDIRE) e dell’università. Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
NUMERO DI PARTECIPAZIONI AGLI ESAMI DI STATO -LETTERA H- PUNTI 1
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato LIMITATAMENTE agli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all’alunno portatore di handicap che ha svolto l’esame.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA (CLIL) –LETTERE I) ED L) –
PUNTI 1 con certificazione di livello C1 del QCER ovvero 0,5 PUNTI senza certificazione di livello C1 del QCER
PUNTEGGIO MASSIMO POSSIBILE :
I TITOLI RELATIVI A B) C), D), E), F), G), I) L), ANCHE CUMULABILI TRA DI LORO, SONO VALUTATI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10.
VENGONO ESCLUSI DAL CONTEGGIO DEL PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO :
I PUNTI 12 ATTRIBUIBILI PER L’INCLUSIONE GRADUATORIA DI MERITO CONCORSO ORDINARIO E PARTECIPAZIONE ESAMI DI STATO (FINO A 3 PUNTI)