IL MINISTERO ha pubblicato l’annuale Ordinanza Ministeriale (n. 197 del 17/04/2020) che disciplina la Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
COME PREVISTO LA COMMISSIONE SARA’ COMPOSTA DA MEMBRI INTERNI
In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 e in attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, le commissioni saranno costituite con commissari della scuola sede di esame E CON PRESIDENTE ESTERNO.
Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite in ragione di una ogni due classi. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento.
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
a. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010;
b. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
c. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
d. per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati; e. i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
f. è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
I Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente.
Hanno, invece, la facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
a. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
b. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali;
c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
h. i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
i. i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
L’ORDINANZA MINISTERIALE