L’emendamento presentato dalla relatrice del testo di conversione in legge del D.L. 22- Sen.Angrisani – prevede che il Ministero dell’Istruzione possa bandire un concorso riservato ai soli docenti specializzati su sostegno
Il concorso potrà essere bandito su base regionale e prevederà una valutazione per titoli e con una sola prova selettiva orale selettiva da superare con un punteggio minimo di almeno 7/10 o equivalente avente ad oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto.
Le graduatorie così formate verrebbero integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura a cui potrebbero partecipare solo i soggetti aventi titolo.
Le graduatorie in questione assumeranno in sostanza la forma di graduatorie regionali ad esaurimento (non soggette a scadenza) e da essere si potrà attingere per le immissioni in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo (per esempio, nel caso di esaurimento delle GM2020 del concorso ordinario\straordinario).
Non si tratterà però di graduatorie statiche ma, al contrario, dinamiche in quanto sarà previsto un aggiornamento biennale del punteggio sulla base dei titoli conseguiti dai docenti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento. Non sarà possibile invece spostarsi da Regione a Regione.
TESTO DELL’EMENDAMENTO:
EMENDAMENTO PER IL CONCORSO STRAORDINARIO PER GLI SPECIALIZZATI
Art.4-bis(Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:
18-nonies. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.
18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l’aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell’immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l’aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell’istruzione. L’Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l’intera spesa di svolgimento della procedura.”