IL SENATO APPROVA GLI EMENDAMENTI APPORTATI AL D.L. 22/2020: CONFERMATE LE DELUSIONI PER I PRECARI E LA MANCATA APPROVAZIONE DI ALCUNI EMENDAMENTI

Nella giornata di ieri il Senato ha approvato gli emendamenti e il testo definitivo del D.L. 22/2020 ai fini della conversione in legge. Come già detto in altri nostri resoconti ora, per l’approvazione definitiva deve pronunciarsi la Camera dei Deputati. Tale approvazione probabilmente ci sarà entro il 4 o 5 di giugno 2020.

RICAPITOLIAMO GLI EMENDAMENTI CHE ORMAI FANNO PARTE INTEGRANTE DEL TESTO DEL D.L. 22/2020, PRECISANDO CHE, A SEGUITO DEL PARERE SFAVOREVOLE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO NON E’ STATO APPROVATO SIA L’EMENDAMENTO RELATIVO AL BONUS DI 300 EURO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SUPPLENTE CHE L’EMENDAMENTO RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA PER TITOLI E PROVA ORALE

 L’ENNESIMA PRESA IN GIRO E VERGOGNOSA MESSA IN SCENA

  1. CONCORSO STRAORDINARIO PER I DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO. La prova scritta del concorso straordinario si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2020\2021, sarà selettiva e prevederà un punteggio minimo di 7\10. Si svolgerà con sistema computerizzato e verterà sul programma d’esame indicato nel bando, e sarà distinta per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto. Si tratterà di quesiti a risposta aperta.
    Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, sarà integrato il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 in attuazione delle modifiche suddette e per consentire, qualora le condizioni epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una Regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la domanda. 
    Ai vincitori della procedura concorsuale che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020\2021 è riconosciuta la retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2020.
  2. V CICLO TFA SOSTEGNO:   I docenti con almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni, anche non consecutive, prestate su sostegno nello specifico grado di scuola per il quale si richiede di partecipare,accedono  direttamente alla prova scritta, senza sostenere la prova preselettiva
  3. ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI.  Si prevede l’istituzione delle graduatorie provinciali attraverso una procedura semplificata e in via informatizzata. Le graduatorie provinciali avranno validità biennale per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.  La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie sarà effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che potranno a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
  4. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. Si dispone che, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. Ciò, in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017 che prevede per gli alunni del primo ciclo una valutazione espressa con votazioni in decimi.
  5. POSSIBILITÀ DI REISCRIZIONE AL MEDESIMO ANNO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.
  6. ISTRUZIONE DOMICILIARE PER GLI ALUNNI DISABILI Fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, l’attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell’alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all’istruzione dell’alunno in istruzione domiciliare con l’impiego del personale già in servizio presso l’istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro
  7. CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA PER LA SCUOLA All’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un’ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.
  8. TAVOLO DI CONFRONTO PER AVVIARE CON PERIODICITÀ PERCORSI DI ABILITAZIONE Presso il Ministero dell’Istruzione, sarà istituito un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
  9. INCARICHI TEMPORANEI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l’anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
  10. MISURE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

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