NOMINE IN RUOLO DAL 1^ SETTEMBRE 2020 E VINCOLO DI PERMANENZA NELLA SEDE ASSEGNATA

Il Decreto Legge 126/2019 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha invece introdotto il c.d. “blocco quinquennale” cioè l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2020\2021, con alcune limitate eccezioni.
Ciò significa che tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Il vincolo, in sostanza, riguarderà tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2020\2021 a qualsiasi titolo (quindi da qualsiasi graduatoria).

RIEPILOGANDO: 

  1. Il blocco si applica a tutte le assunzioni quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari, ecc.).  Tale disposizione va a modificare quanto previsto in precedenza, laddove tale vincolo si applicava alle sole assunzioni della scuola secondaria derivanti da GM2018 e futuri concorsi.
  2. Il blocco si applica non solo ai trasferimenti, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie ma viene esteso anche agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL comparto scuola.

VEDIAMO ORA LE ECCEZIONI AL VINCOLO QUINQUENNALI 

  1. Il vincolo non si applica per  le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Ciò vuol dire che  nel caso in cui il docente risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà eventualmente presentare domanda di mobilità volontaria (o condizionata).
  2. Al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
  3. al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Si valuti dunque se richiamare tale disposizione.

La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è però subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento è alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.