CONCORSO STRAORDINARIO IMMISSIONE IN RUOLO: BANDO, REQUISITI E SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

Nella follia pura che caratterizza questa Ministra e il suo apparato, con l’avallo delle cosiddette OO.SS. rappresentative dicasi CGIL-CISL UIL e via dicendo….., nel CAOS totale di questa estate “covidiana” e nell’astrattezza delle dichiarazioni del governo che proroga lo stato di emergenza e la prevenzione dall’epidemia, con dati RITENIAMO falsificati, l’IRRESPONSABILE AZZOLINA PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L’IMMISSIONE IN RUOLO (CHE COMUNQUE AVVERRANNO, FORSE, A SETTEMBRE 2021), DEI PRECARI CON TRE ANNI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO.

ECCO LA SINTESI DEL BANDO:

DOMANDE SI POSSONO PRODURRE DALL’11 LUGLIO al 10 AGOSTO

BANDO DI CONCORSO E POSTI 
Sono banditi complessivamente 32.000 posti, IN RELAZIONE AI POSTI CHE SI LIBERANO NEGLI ANNI SCOLASTICI: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto.
I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell’allegato A.

CONCORSO SU BASE REGIONALE
La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale.
L’allegato B (aggiornato), individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo.

REQUISITI
ASPIRANTI, DOCENTI ANCHE DI RUOLO,  che, congiuntamente siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini). Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).
  2. Abbiano svolto almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre. Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c, primo periodo.
  3. Posseggano, per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.
  4. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

ATTENZIONE: SI PRECISA CHE Il servizio è considerato valido se prestato  nelle scuole secondarie Statali. Dalla procedura ai fini del reclutamento sono quindi esclusi i docenti con servizio nella scuola paritaria o nei centri di formazione professionale nonché i docenti con servizio misto (paritarie, centri di formazione, statali) poiché viene considerato valido il solo servizio prestato nelle scuole statali. Questi potranno invece partecipare alla procedura straordinaria abilitante.

E’ valutabile in servizio prestato nei progetti diritti a scuola.

 
Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del DPR 19/2016, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo. Questo significa che i 3 anni di servizio devono essere stati svolti in una o più delle classi di concorso della scuola secondaria. Non sono considerati validi i servizi prestati presso la scuola dell’infanzia o primaria. 

I docenti che raggiungono la terza annualità nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30 giugno 2020, non viene raggiunta la validità dell’anno scolastico (180 giorni di servizio anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali).

DIRITTI DI SEGRETERIA
Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 50 per ciascuna delle procedure cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN – IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai fini dell’immissione in ruolo ai sensi art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 – regione – classe di concorso / tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato” oppure attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sara’ reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, e a cui il candidato potrà accedere all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/».

PROVE D’ESAME

A) PROVA SCRITTA
La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di 7/10 o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della prova è pari a 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue:

a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;

b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

La prova scritta per i posti di sostegno è finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’, oltre che la capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue:

a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  

La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da 6 quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
Per le classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, i cinque quesiti sono svolti nelle rispettive lingue mentre resta fermo il quesito di lingua inglese ai fini della valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
A ciascuno dei cinque quesiti è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di lingua inglese vengono assegnati 5 punti
Superano le prove i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi dei vari quesiti. 
Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura.

PER I VINCITORI LA NOMINA AVRA’ DECORRENZA GIURIDICA 1.9.2020 ED ECONOMICA 1.9.2021.

SUPERAMENTO DELLE PROVE CON PUNTEGGIO NON INFERIORE A 56/80
Per i  posti comuni verrà compilato un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione.

Tali docenti potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento, a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali ma anche Paritarie), anche in una Regione diversa rispetto a quella in cui si è svolta la prova concorsuale.
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico. 

In tal caso quindi il conseguimento dell’abilitazione avviene con il superamento della prova orale

BANDO DI CONCORSO

PRECEDENTE PROVVEDIMENTO 

POSTI A CONCORSO

AGGREGAZIONE PROCEDURE 

PROGRAMMA PROVA SCRITTA

PROGRAMMA PROVA SCRITTA ERRATA CORRIGE

TITOLI VALUTABILI