Molte scuole hanno iniziato a convocare docenti e personale ata per conferire supplenza da graduatoria di istituto in ragione dei fondi Covid. Di converso molti docenti sono in attesa di ricevere eventuale nomina annuale dall’UST
Tale situazione sta generando ansia e preoccupazione in quanto ci si chiede se accettando una supplenza “per effetto Covi” è poi possibile lasciare per accettare supplenza annuale.
In relazione a quanto precede, vogliamo richiamare il contenuto della nota ministeriale del 21 settembre 2020:
“Oggetto: ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020: chiarimenti.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nell’ordinanza ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, che disciplina le
procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo.
L’art.2, comma 4, recita:” In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili,
resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.”.
Ai fini di una corretta applicazione delle procedure, si intende ulteriormente evidenziare quanto riportato nell’articolo 14, comma 2, della citata ordinanza ministeriale e più precisamente: ”Il
personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
lettere a) e b).”.
Quindi, poiché le supplenze dell’organico COVID sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto ne deriva che è sempre consentito lasciarle per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).