E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) PER CHI E’ INSERITO IN GAE O GPS? PER LA FLP SCUOLA CIO’ E’ CONSENTITO.

Il Miur ha pubblicato la circolare sulle supplenze –nota-26841-del-5-settembre-2020-istruzioni-indicazioni-operative-supplenze-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021 e, a pagina 2, così precisa “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.

In sostanza, quindi, coloro che sono inclusi in GAE o GPS non possono produrre domanda di MESSA A DISPOSIZIONE NE’ NELLA STESSA PROVINCIA NE’ IN ALTRE PROVINCE.

Tale divieto sussiste per tutte le graduatorie anche per quelle per le quali non si è inclusi in graduatoria GAE o GPS.

Dopo un’attenta esame, però, della nota, occorre rilevare che quanto stabilito con la circolare non ha alcuna forza di legge in quanto non si riscontra alcuna norma legislativa di impedimento a produrre l’istanza MAD per chi è iscritto in qualsiasi graduatoria provinciale.

Il problema, infatti, si regge sulla valenza giuridica della circolare e se la stessa ha valenza di legge.

Il nostro sistema giuridico è basato sul rispetto di quelle che vengono chiamate «fonti del diritto»: si tratta delle regole su cui si basa il nostro stato, riferimento vincolante per tutti i cittadini, per la Pubblica Amministrazione e per gli stessi organi che formano le leggi.

Tali fonti del diritto sono collocate secondo una logica piramidale.

Al vertice del sistema (fonti di primo livello) c’è la Costituzione italiana, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, gli statuti delle regioni a statuto speciale, i trattati costitutivi dell’Unione Europea, i regolamenti e le direttive dell’UE; la legge approvata dal parlamento o dal Governo non può mai derogare alla fonte primaria del diritto che, appunto, crea una serie di principi invalicabili per il legislatore (in realtà, ci sono delle norme della Costituzione che non possono essere modificate in nessun modo, quali quelle sulle libertà fondamentali dell’uomo e sulla forma repubblicana dello Stato italiano; altre norme sono invece modificabili con le leggi costituzionali, ritenute di pari rango della Costituzione).

Al secondo gradino (fonti di secondo livello) ci sono leggi, decreti legge, decreti legislativi e referendum abrogativo che, a loro volta, da un lato devono rispettare Costituzione e i trattati internazionali, dall’altro costituiscono invece il parametro per i decreti del Governo e i regolamenti ministeriali nonché per le leggi regionali che, a loro volta, sono le fonti secondarie (fonti di terzo livello).

All’ultimo gradino della piramide ci sono le consuetudini.

Come è dato vedere, in tutta questa gerarchia non ci sono le circolari che, dunque, non costituiscono fonte del diritto e, quindi, non sono vincolanti né per i cittadini, né per i giudici. Se esistesse una circolare che, per avventura, dovesse prevedere qualcosa di diverso rispetto alla legge, il giudice non sarebbe tenuto ad applicarla.Le circolari non sono fonti del diritto e, quindi, non vincolano né il cittadino, né il giudice.

Le circolari vengono emesse per diramare le istruzioni operative a seguito dell’introduzione di una novità legislativa o della pubblicazione di una sentenza particolarmente significativa della Corte Costituzionale o delle Sezioni Unite della Cassazione. In questo modo, la circolare non fa altro che «spiegare» come il dipendente della P.A. deve comportarsi innanzi alle richieste dell’utenza o nell’organizzazione dell’ufficio medesimo.

Il Consiglio di Stato ricorda che le circolari amministrative costituiscono solo atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti; esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell’ufficio. In buona sostanza, si tratta di una direttiva comportamentale impartita dal vertice dell’amministrazione che vincola il personale. Ma non crea certo un diritto né può limitare il cittadino.

D’altra parte la circolare circolare interna interpreta una legge ma non può riscriverla  in modo difforme da quella che è invece l’interpretazione autentica – ossia la volontà originaria del legislatore. 

E’ questo il caso della MAD: Nessuna legge vieta la produzione della domanda di messa a disposizione  e la norma contenuta nella O.M. 60/2020 prevede solo l’impossibilità di presentare domanda di inclusione in GAE o GPS di più province ma non tratta assolutamente il caso della MAD.

Riassumendo quanto detto, la circolare non ha alcun valore come fonte del diritto: non è indirizzata al cittadino (ma solo al pubblico dipendente) e, pertanto, non lo vincola. La circolare non vincola neanche il giudice che, quindi, su ricorso del cittadino al quale la pubblica amministrazione abbia negato un diritto, può disapplicare la circolare medesima: in altre parole non ne tiene conto e ordina all’ente di operare nel modo conforme alla norma di legge.

In questo senso tutti coloro i quali sono inseriti in GAE o GPS possono produrre domanda di messa a disposizione e la scuola presso cui è stata inviata la MAD non può rifiutarsi di nominare l’avente diritto trincerandosi dietro il disposto di una “semplice circolare” che non ha valore di legge. Tanto si afferma in  quanto ci risulta che a taluni aspiranti che sono inclusi in GPS e che hanno prodotto la MAD è stato impedito di assumere servizio presso la scuola in quanto già incluso in GPS.

In ragione di quanto detto, cade anche il dubbio circa la valutabilità del servizio prestato per aver prodotto la MAD nel caso in cui si è inseriti in GAE o GPS.