Ormai sul tema relativo all’orario di servizio del personale docente abbiamo più volte fatto sentire la nostra voce anche con circostanziate note pubblicate su questo sito e con interventi presso quelle scuole che non sono assolutamente a conoscenza che l’orario di servizio non è una variabile indipendente dal contratto di lavoro.
Quest’anno, poi, fra didattica in presenza, didattica a distanza, didattica integrata a distanza, si è visto di tutto e di più.
Giunti a fine anno, inoltre, sembra che per qualcuno (fra cui anche molti dirigenti) l’anno scolastico sia “stata una passeggiata” perchè trascorso per lo più “a casa” senza recarsi a scuola.
Chi trasmette questo assioma o è in malafede o è qualcuno che non sa cosa ha rappresentato quest’anno scolastico per il personale docente della scuola (oltre ovviamente all’anno scolastico decorso).
La cosa che, comunque, balza ancora più evidente è data dal fatto che spesso non è solo l’opinione pubblica, poco informata, disattenta e pronta a puntare il dito contro la scuola, a farsi portavoce di tale falsità, ma anche i dirigenti scolastici che a chiusura d’anno scolastico stanno già preparando progetti per scuola d’estate (si ricorda che l’adesione è solo su base volontaria), corsi di formazione, recupero ore a loro avviso non prestate, riunioni “a gogo ” di organi collegiali e così via..
A questo punto, appare evidente, che anche le RSU delle scuole facciano la loro parte, senza escludere che sembra opportuno ed indispensabile che il collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, in sede di programmazione delle attività, richiami il contenuto del CCNL relativamente alla parte riguardante l’orario di servizio
A tal proposito, ricordiamo che:
Orario di servizio (art 28, punto 5 del CCNL):
25 oresettimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore nella scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado. Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti. Eventuali riduzioni dell’ora di lezione, se deliberati dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa comportano il recupero delle ore non effettuate. Se la riduzione dell’ora di lezione è deliberata solo dal Consiglio di Circolo o di Istituto per cause di forza maggiore (mancanza di trasporti adeguati per gli studenti, mancanza del servizio mensa, ecc.) le quote orarie non effettuate non devono essere recuperate. Valgono in questo senso ancora le circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/7/1980.
Per evitare problemi interpretativi è opportuno stabilire che cosa si intende per:
• Orario di servizio: è la durata di funzionamento del servizio scolastico, l’apertura della scuola con le sue articolazioni.
• Orario di lezione: è l’orario che comprende le attività curriculari;
• Orario di lavoro: è la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle attività relative al proprio profilo professionale e alla specifica funzione.
Qui, per i docenti rientrano, oltre le ore di lezione, le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL), cioè fino a 40 ore (possono essere quindi programmate meno ore dal Collegio dei Docenti) per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione (coordinamenti per materia, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini. E fino a 40 ore per la partecipazione ai Consigli di classe (interclasse e intersezione).
Fanno parte degli adempimenti individuali inquantificabili: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie. Ciò significa che non c’è alcun obbligo di inserire l’ora di ricevimento nel quadro orario settimanale. Ma è certamente obbligatorio per ogni docente definire (con ricevimento per appuntamento ad esempio) le modalità per dare adeguata informazione alle famiglie.
I ricevimenti pomeridiani collettivi possono essere deliberati dal Collegio dei Docenti nel Piano delle attività di Istituto e devono essere conteggiati come parte integrante delle 40 ore dedicate all’attività del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni.
Non fanno parte della quantificazione dell’orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).
Le prove INVALSI (D.P.R. 122/2009) purtroppo ora fanno parte integrante della valutazione dell’esame conclusivo del primo ciclo. Si tratta quindi di un aumento del carico di lavoro di natura burocratica che rientra nella funzione docente.
La ricreazione e il servizio mensa rientrano a pieno titolo nell’orario di attività didattica.
L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola; spetta al Consiglio d’istituto l’adozione del regolamento interno che fra le altre cose stabilisce le modalità della vigilanza nell’intero periodo delle lezioni; gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, ma vengono scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto o se il danno è causato da un’azione “repentina e imprevedibile” dell’alunno; l’insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe.
Importante è stabilire nel contratto di Istituto o con Regolamento del Consiglio di Istituto o di Circolo le modalità di sorveglianza durante gli intervalli (i docenti preposti giorno per giorno) e di accompagnamento fuori dei locali della scuola o fuori dell’aula.
Per le scuole dell’infanzia e la scuola primaria è essenziale limitare l’attività di sorveglianza all’interno dei locali della scuola, e solo nelle situazioni definite dal regolamento del Consiglio di Circolo o Istituto. In caso di ritardo da parte dei genitori o di chi ne fa le veci nell’accogliere i minori fuori della scuola deve essere previsto un adeguato riconoscimento economico nel Fondo di Istituto.
Nota importante sull’orario di cattedra: In sede di formazione dell’organico di diritto (normalmente febbraio-marzo di ogni anno scolastico con scansioni definite annualmente da Ordinanze Ministeriali) e nella formazione dell’organico di fatto (fine agosto-primi di settembre) è necessario fare rispettare le norme del contratto che stabiliscono il limite di orario che i docenti devono effettuare in attività didattica in classe ogni settimana.
IL ccnl, ai fini della regolamentazione delle ore aggiuntive di insegnamento, ha richiamato l’art. 30 del CCNL del 3.08.1999, il quale ha chiaramente disposto che: “le attività aggiuntive di insegnamento” possono, discrezionalmente, essere svolte dai docenti, fino ad un massimo di sei ore settimanali, aggiuntive all’orario d’obbligo di servizio. Ciò significa che, con l’esclusione delle poche cattedre formalizzate ab origine a più di 18 ore soprattutto in alcuni Istituti Tecnici e Professionali, non c’è alcun obbligo di accettare proposte della dirigenza di cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Inoltre chi accetta cattedre superiori alle 18 legittima di fatto coloro che vorrebbero l’aumento dell’orario di lavoro degli insegnanti a parità di stipendio (o con briciole di incentivo).
Orario settimanale, “ore buche” e giorno libero.
L’orario delle lezioni, stabilito di norma settimanalmente, è competenza del dirigente scolastico. Dovrebbe essere organizzato tenendo in considerazione prioritariamente i criteri inerenti l’organizzazione della didattica, evitando contestualmente di punire” i docenti che non possono essere oggetto di un orario penalizzante della loro attività didattica.
Solitamente l’orario viene predisposto da “commissioni” nominate dal dirigente o elette dal Collegio dei Docenti. È sicuramente sbagliato che le commissioni orario nominate dal dirigente siano riconosciute con i soldi del Fondo di Istituto, cioè con i soldi che spettano alla docenza. Si tratta infatti di una prestazione prevalentemente tecnico-amministrativa che dovrebbe essere a capo del dirigente e pagata con risorse dedicate nello specifico alla funzione dirigenziale.
Nel caso di “ore buche” è bene che in sede di contratto di Istituto sia stabilito un numero massimo di queste ore (ad es. massimo 2) oltre il quale deve essere riconosciuta una indennità derivante dalla flessibilità che il docente è tenuto ad avere per il buon funzionamento della scuola.
Il giorno libero è frutto di una riconosciuta prassi nelle istituzioni scolastiche È considerato di fatto un diritto poiché è una consuetudine giuridicamente riconosciuta.
Per quanto attiene, poi, alle attività funzionali all’insegnamento :
—- ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore da dedicare alle attività a carattere collegiale sono :
a) 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni
b) altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
L’art. 29 del CCNL 2006/2009 – così recita: ” l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi ” .
Il predetto art.29 è stato integrato nel nuovo CCNL del febbraio 2018 che conferma l’attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 CCNL/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali, con l’integrazione, all’articolo 28, degli obblighi riguardanti i docenti impegnati sul potenziamento di cui se ne stabilisce l’utilizzo prioritario in attività di insegnamento e rendendo residuale il loro utilizzo in attività di supplenza (ALTRA NOTA DOLENTE….), si chiarisce chi è impegnato su attività di potenziamento (in tutto o in parte) ha diritto alla retribuzione accessoria se si va oltre gli obblighi orario (18, 22 e 25) e gli obblighi funzionali (le 40 ore collegiali).
Vediamo nel dettaglio come si distribuiscono le ore riferite appunto alle attività funzionali dei docenti.
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.
Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore.
Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’ impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA.
L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza.
Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).
In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti.
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E, allo stato, questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento.
Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione.
La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue.
In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore. In proposito si allega una nota dell’USR EMILIA ROMAGNA- nota-prot-14893-Attivita-funzionali-insegnamento
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.
L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.
Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese:
Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado):
1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.
Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso):
1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.
L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati.
Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti.
Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli.
Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite).
Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007).
Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione).
In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi.
Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.
L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE
Su questo tema ci siamo già occupati in altra sede e con altri articoli. Qui giova ricordare che non vi è, nemmeno dopo l’entrata in vigore del PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE, alcun obbligo per i docenti di frequentare corsi di formazione per raggiungere i “famigerati 25 CFU”. L’attività di formazione diventa obbligatoria solo se deliberata dal COLLEGIO DEI DOCENTI. Ove ciò accada si PRECISA CHE LE ORE DI FORMAZIONE DEVONO ESSERE POSTE A CARICO DELLE ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, MOTIVO PER CUI OVE SIANO STATE SUPERATE PER ESEMPIO LE 80 ORE ANNUALI LE ORE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE DEVONO ESSERE PAGATE CON ONERI A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO.
La dettagliata esposizione dell’argomento, ci consente, quindi di poter dare risposta anche ad alcuni quesiti che ci sono stati posti in questi giorni e che già trovano comunque risposta in quanto sopra riportato.
Gli incontri scuola famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?
Sì.
E gli incontri dipartimentali?
Anche questi incontri rientrano nelle 40 ore in quanto si tratta di gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti dipartimenti disciplinari e interdisciplinari che hanno lo scopo di formulare delle proposte che saranno poi poste all’attenzione del collegio dei docenti.
Le operazioni di scrutini ed esami rientrano nel computo delle 40+40?
No, tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed è obbligatorio parteciparvi?
Sì.
Per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate?
Sì, i docenti devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due scuole devono concordare gli impegni del docente.
Cosa deve fare chi ha uno spezzone orario? E il docente che ha un part time?
L‘O.M. 446/1997 – che disciplina ancora oggi in dettaglio la materia del part-time– all’articolo 7, comma 7 introduce una deroga alle regole dell’ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno, con riguardo al monte ore annuale di attività funzionali all’insegnamento che il docente è tenuto a svolgere.
In detta ordinanza è infatti previsto espressamente che:
“le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma, del CCNL” .
(Il riferimento è al CCNL del 1995; la disciplina attuale è quella contenuta negli artt. 28, 3° e 4° comma e 29, 2° e 3° comma del CCNL del 29.11.2007).
Per quanto riguarda il tetto delle 40 ore relative alla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito.
In considerazione di quanto sopra riportato, ferma restando la necessità per i docenti part-time di garantire le attività che rivestono carattere di obbligatorietà, non si può che ribadire la necessità di consentire ai medesimi la riduzione delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie.
A tal riguardo sarà utile garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio sulla base della quale ogni istituzione scolastica, dopo aver programmato il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornirà ai docenti part-time un calendario delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie ove risulti esplicitato l’ordine prioritario delle sedute ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio.
Quali attività funzionali richiedono la retribuzione?
Solo le ore prestate in eccedenza ai collegi dei docenti vanno retribuite mentre per i consigli di classe non è prevista nessuna retribuzione.
Solo le ore eccedenti le 40 stabilite per queste ultime attività sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50.
Non sono invece retribuite quelle relative alla partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione.