SITUAZIONE SOPRANNUMERARI PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI: IL MINISTERO E LE COSIDDETTE OO.SS. RAPPRESENTATIVE CI RIPENSANO…

Nei nostri precedenti notiziari abbiamo evidenziato come la stabilizzazione degli ex lsu (in particolare con la trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno) aveva comportato (a causa di errati calcoli ministeriali…e non solo…) la situazione di moltissimi soprannumerari fra i collaboratori scolastici, specialmente nelle regioni che avevano trasformato più contratti da part-time a tempo pieno.

Il Ministero è corso ai ripari assegnando un numero di posti alle direzioni generali regionali che, riteneva, soddisfacente per eliminare tale stortura.

Nelle cose, poi, non è stato così perchè comunque sono rimaste  situazioni di soprannumerarietà

Ma, a parte questa situazione, l’altro errore che  avevamo anche segnalato risiedeva nel contemplare l’inclusione degli ex lsu stabilizzati nell’organico di scuola, senza, però, aver previsto la possibilità per gli stessi di poter far domanda di mobilità, e, ancora, escludendoli dalla posizione di soprannumerarietà. Tale ultima decisione, alla fine, ha determinato la situazione di soprannumerarietà di collaboratori scolastici già di ruolo da anni nella scuola.

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Evidentemente, avevamo colto nel segno, infatti il Ministero e quelle OOSS che avevamo combinato il pasticcio, stanno frettolosamente per firmare un accordo in base al quale :

  1. IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE SI IMPEGNA a promuovere l’adozione di soluzioni anche normative finalizzate a consentire che alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno prevista dal citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si accompagni l’attivazione di un’adeguata dotazione organica aggiuntiva, nonché a verificare soluzioni normative finalizzate a consentire il trattamento del personale soprannumerario attraverso le procedure dell’organico di fatto. (Quindi recupero dei posti persi, seppur in organico di fatto)
  2. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (quelle cosiddette rappresentative,pentite e sprovvedute…) SI IMPEGNANO a sottoscrivere un accordo integrativo al CCNI sottoscritto in data 3 agosto 2020, che preveda:a) l’inserimento, nelle graduatorie di istituto finalizzate all’individuazione del soprannumerario, del personale destinatario della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno previsto dal citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;b) la partecipazione del personale di cui al punto 1), qualora individuato come soprannumerario, alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d’ufficio previste dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.
  3. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e di evitare che l’applicazione dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non consenta la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale, il personale destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno di cui al citato articolo 1, comma 964, della legge n. 178 del 2020, in deroga all’articolo 1, comma 6, del CCNI 2020, è inserito nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto.   
  4. Il personale di cui al comma 1, qualora risultante in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d’ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019. Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all’articolo 40, comma 2, del CCNI del 6 marzo 2019, detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in base all’Allegato E del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019.
  5. La mancata presentazione della domanda comporta in ogni caso il trasferimento d’ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.

Insomma, le scuole, non appena firmato l’accordo, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore, dovranno “ad horas” rivedere le posizioni di soprannumerarietà e individuare nuovi soprannumerari.