SI POTREBBE DIRE “CHE NON C’E’ PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOLE UDIRE”; ED E’ FORSE QUESTO IL CASO DI TANTI DIRIGENTI SCOLASTICI CHE, FACENDO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 107/2015 (GESTIONE DELLE RISORSE UMANE), RITIENE DI POTER LIBERAMENTE DISPORRE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER UNA UTILIZZAZIONE SECONDO LE NECESSITA’, CON ORDINI DI SERVIZIO NON “AD HORAS” MA ADDIRITTURA “UTI IN MINUTES”.
SULLA QUESTIONE, INFATTI, DELL’UTILIZZAZIONE PER LE SUPPLENZE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO, INTERVIENE ANCORA UNA VOLTA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA.
CON NOTA DEL 6 FEBBRAIO 2018 IL DIRETTORE GENERALE, “TENTA DI SPIEGARE AI DIRIGENTI SCOLASTICI L’IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZARE COME SUPPLENTE, IN SOSTITUZIONE DI DOCENTI CURRICULARI ASSENTI,I DOCENTI TITOLARI DI POSTO DI SOSTEGNO. CIO’ A PRESCINDERE DALLA PRESENZA O MENO DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE AFFIDATO ALLO STESSO DOCENTE. INFATTI IL DIRETTORE GENERALE, AFFERMANDO IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE PER SUPPLENZE IN PRESENZA DELL’ALUNNO, IN OGNI CASO, IMPLICITAMENTE ESPRIME L’AVVISO CHE CIO’ NON POSSA NEMMENO AVVENIRE QUANDO L’ALUNNO CON DISABILITA’ SIA ASSENTE, ORIENTANDOSI PER UNA UTILIZZAZIONE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO PER AFFIANCARE ALTRO DOCENTE IN ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALTRI ALUNNI CON DISABILITA’ PRESENTI A SCUOLA.
SU TALE PROBLEMATICA, INVERO, GIA’ DAL 2011 L’USR PUGLIA, QUANDO LO STESSO UFFICIO EVIDENTEMENTE SVOLGEVA AZIONE DI CONSULENZA E INDIRIZZO NORMATIVO PER LE SCUOLE, ERA INTERVENUTO (VEDI NOTA DELL’ 11.9.2008 PROT. 7938) PER FORNIRE UTILI DIRETTIVE.
SI RIPORTA IL TESTO:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I – Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
AOODRPU Prot. n. 7938 Bari, 11 settembre 2008
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado della Regione Puglia
Loro Sedi
e p.c.
Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Alle OO.SS. regionali comparto Scuola
Loro Sedi
OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.
Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.
I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci
ANCHE IL MIUR AVEVA SULLO SPECIFICO ARGOMENTO EMANATO DISPOSIZIONI CON LA NOTA CHE QUI SI RIPORTA:
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Uff. III
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07).Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Sull’argomento si fa riferimento anche alla nota del Ministero prot. n. 9839/2010 che puntualmente precisa: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
In questa nota si indicano anche alcune possibili modalità per effettuare le sostituzioni giornaliere degli insegnanti: con personale scolastico eventualmente in soprannumero, o con ore a disposizione o eccedenti, quest’ultime su base volontaria.