Nel nostro precedente articolo- clicca qui – abbiamo dato notizia di quanto previsto dalla legge n.221 ““Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” , entrata in vigore il 2 febbraio 2016, con cui all’articolo 5 comma 6 si prevede l’istituzione del Mobility Manager Scolastico.
Il Ministero dell’Istruzione ha, in applicazione di detta legge, ha predisposto uno schema di decreto con cui intende dare attuazione al dettato normativo-clicca qui per scaricare il decreto
IL Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, chiamato a pronunciarsi sullo scheda del decreto ha così concluso: “L’individuazione di una specifica figura nelle scuole, come nel caso del mobility manager, sembra essere diventata una ricorrente modalità attuativa, producendo nella realtà il proliferare di ruoli, connessi a compiti e funzioni, che sostanziano l’idea di un mero e formale adempimento rischiando, invece, di vanificare una efficace cultura del risultato”……. “i compiti e gli obiettivi previsti dalla norma per la figura del mobility manager non sono in generale compatibili con l’attribuzione dell’incarico ad un docente su base volontaria. Sarebbero richieste, invece, competenze di analisi ed elaborazione di dati, di relazione interistituzionale, di uso di software specifici per l’analisi logistica, di conoscenze della normativa e dei contratti di settore ed altre competenze e conoscenze che per di più andrebbero verificate“.
Per tali ragioni, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ritiene, che “sarebbe necessaria la previsione di una figura esterna (o interna, se disponibile, sul modello del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) che fornisca una specifica collaborazione a supporto della scuola, dotata delle suddette competenze, formata e adeguatamente retribuita“.