La pandemia da COVID-19 ha reso necessaria una riorganizzazione dei percorsi assistenziali legati alla nascita. E alcune categorie in particolare hanno tutele particolari in pandemia.
Ricordiamo infatti che vige la “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID–19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare un maggiore rischio.
Gravidanza a Scuola e Covid
Il rischio causato dall’attuale pandemia spinge infatti le Scuole ad prestare particolare attenzione alle disposizioni del D. Lgs. 151/01 e della L. 35/2012.
I Dirigenti sono tenuti ad integrare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare.
Qui di seguito, seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, esponiamo una sintesi delle norme in materia di tutela della maternità.
In tal modo i professionisti sanitari e i datori di lavoro possano valutare insieme alle donne in gravidanza l’eventuale opportunità di:
- una modifica delle loro condizioni lavorative,
- un cambio di mansione
- o dell’astensione dal lavoro.
Normativa attuale
Si evidenzia anche che il 22 settembre 2021 l’ISS ha aggiornato le indicazioni del documento originale con l’obiettivo di sostenere i professionisti sanitari e le donne in gravidanza e allattamento nel percorso decisionale durante la pandemia di COVID-19.
Il nuovo documento, in particolare, si sofferma sulla vaccinazione in gravidanza ma pone la basi anche per le procedure da attuare durante una gravidanza a Scuola in epoca Covid.
In base alla normativa vigente, il datore di lavoro (il DS) procede:
- in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento;
- integrare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la Direzione Territoriale del Lavoro. E richiede l’attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La DTL emette un provvedimento d’interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
- informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanzanon appena ne vengano a conoscenza.
Infine, relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne
- in stato di gravidanza
- e fino al settimo mese dopo il parto
a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.
Molte Scuole raccomandano alle donne che si trovano in stato di gravidanza di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il proprio ginecologo di fiducia e:
- valutare l’opportunità clinica di rimanere in servizio
- o se vi siano ragioni ostative per lo svolgimento delle proprie funzioni, tenendo in debita considerazione anche le modalità di spostamento e i mezzi utilizzati nel percorso casa–lavoro.
Si allega la Nota 2021 del 23/03/2020 dell’Ispettorato del Lavoro
La questione è affrontata al punto 2)
DEFINIZIONE RISCHIO BIOLOGICO
Segnatamente al rischio biologico, l’art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:
- agente biologico:qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo:qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare:il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Secondo l’art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
- agente biologico del gruppo 1:un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2:un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3:un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4:un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
L’orientamento, al momento attuale, non è ancora univoco nell’individuare l’appartenenza del Coronavirus al gruppo 2 (lettera b) o al gruppo 4 (lettera d).
NOTA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO LAVORO DEL 13.10.2021
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO nota-2201-23-3-2020
Modulo-INL-11-Istanza-interdizione-anticipata-post-partum-datore
SARA ANGELONE
Coordinatrice Territoriale FLP SCUOLA ISERNIA E CAMPOBASSO