Se il Ministero dell’Istruzione con le sue “quasi quotidiane” circolari, note, faq, e chi più ne ha più ne metta, tenta di dare chiarimenti ed istruzioni alle scuole sulla gestione della pandemia, delle misure di sicurezza da adottare, sulla gestione del personale, etc, con l’effetto, che il più delle volte, di introdurre nuovi dubbi e confusione, ecco che si sentiva anche il bisogno di un nuovo attore che procurasse ancora più confusione e contenzioso.
Infatti, per non farci mancare nulla, ci giunge un parere dell’Avvocatura dello Stato che considera il personale scolastico non vaccinato, che però è guarito dal covid, nonchè il personale che per motivi di salute non si è potuto vaccinare, alla stregua del personale non vaccinato per libera scelta, per cui il predetto personale scolastico deve essere sottoposto alle misure di prevenzione e di divieto dall’accesso in aula e a contatti con gli studenti.
L’Avvocatura, infatti, afferma che “…deve ritenersi che nell’attuale contesto normativo l’adempimento dell’obbligo vaccinale sia condizione essenziale per il solo esercizio delle attività didattiche in senso stretto, implicanti un contatto con gli alunni, potendo comunque il rapporto di lavoro svolgersi per le restanti mansioni esercitabili, con i correlati e immutati oneri retributivi a carico dell’amministrazione.”
Proseguendo nel suo parere, sempre l’Avvocatura, sostanzialmente afferma che “a decorrere dal 1° aprile 2022, il personale docente privo di vaccinazione ma in possesso di una certificazione verde da guarigione non potrà essere in ogni caso sospeso dal servizio e dalla retribuzione, ma semmai solo dall’attività didattica, senza alcuna conseguenza disciplinare né economica”
Diversamente, poi, da quanto da sempre sostenuto dal Ministero, viene anche affermato che devono estendersi anche al personale esentato dalla vaccinazione per “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore”. Infatti, sebbene non possa ritenersi giuridicamente inadempiente all’obbligo vaccinale dovrà comunque essere adibito ad attività diverse dall’insegnamento, atteso che la ratio del divieto di far svolgere le attività didattiche ai docenti non vaccinati è di prevenire il rischio per la tutela della salute e non già di sanzionare il lavoratore.
A questo punto la palla passa al Ministero, per vedere se il dicastero di Viale Trastevere farà proprio il parere e si appresti a fornire nuove istruzioni alle scuole.