La nave parte…..quando arriverà nel porto, al momento, non è dato sapere.
Iniziamo così il nostro comunicato che riguarda il CONCORSO STRAORDINARIO 2022 previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106
Il Ministero, dopo un ben lungo lasso di tempo (ma si sa quanta differenza c’è fra gli annunci del Ministro e la realtà dei faatti), ha sottoposto il provvedimento che regolerà il bando di concorso all’esame obbligatorio del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).
Tale parere è stato reso nella seduta tenutasi il 13 aprile 2022.
Innanzi tutto, precisiamo che il predetto decreto ministeriale prevede che il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria dovrebbe svolgersi entro il 15 giugno 2022 obiettivo che, in considerazione dei tempi ristretti, appare difficile da raggiungere a meno che, lo stesso dicastero, non obblighi i docenti a tour de force concedendo solo 10/15 giorni per la presentazione della domanda e non organizzi il tutto con la previsione di una prova disciplinare sulla falsariga dei quesiti proposti nel concorso ordinario 2020 in corso di svolgimento e che hanno visto una falcidia degli aspiranti.
Il decreto stabilisce che, in via straordinaria, il bando sarà emanato per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che sono residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo 2021 e su base regionale.
In ogni caso devono essere detratti i posti indicati nei concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 (concorsi ordinari).
Le previsioni ad oggi stimano in circa 14.000 posti complessivi.
La procedura è riservata ai docenti non ricompresi nelle assunzioni da GPS I fascia, che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
In particolare è necessario:
- essere in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
- non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
- avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando il possesso di almeno un’annualità di servizio specifico.
- avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
La prova consisterà e si svolgerà con la somministrazione di un quesito da trattare oralmente finalizzato all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline.
La prova ha una durata massima di 30 minuti
Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
Tracce della prova orale: sono predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima (una scelta criticata dalle organizzazioni sindacali). Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamente predisposti. Non è prevista una soglia minima di voto per superare la prova.
La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenersi entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministro dell’istruzione.
Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato dall’anno scolastico 2022/2023 e partecipano con onori a proprio carico a un percorso di formazione anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione inziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 o, se successiva, dalla data di presa del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
Le graduatorie di merito regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.
Il CSPI, nel suo parere, ha evidenziato l’importanza del reclutamento e della formazione iniziale del personale docente ai fini di un pieno esercizio del diritto allo studio, il CSPI sottolinea come ancora una volta si è costretti a ricorrere, con la definizione di un decreto ministeriale, ad una procedura straordinaria e riservata che affianca un concorso ordinario di più complessa selezione, per consentire la stabilizzazione dei docenti precari che da anni lavorano nella scuola statale.
Tuttavia è necessario considerare che l’elevato numero di contratti a tempo determinato, su cui si è già espressa negativamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, determina come effetto un alternarsi di insegnanti che cambiano ogni anno e che spesso assumono servizio a lezioni avviate, creando discontinuità e disservizi. La stabilizzazione dei docenti, che al momento occupano i posti vacanti su cui si prevede di effettuare le assunzioni, è utile soprattutto al fine di dare un’efficace risposta ai disagi delle scuole e degli alunni.
Il CSPI ritiene perciò “ineludibile una organica revisione del reclutamento e della formazione iniziale e in servizio” auspicando a tal fine “la predisposizione di percorsi, uniformi per tutti gli ordini e gradi di scuola, orientati alla definizione didattico-pedagogica della funzione docente”.
In particolare, come premessa ad alcune osservazioni nel merito del testo in esame, il CSPI richiama la necessità di definire “attività formative non più frammentarie e disorganiche rispetto ad una coerente e strutturata sistematizzazione metodologica, funzionale alla definizione del profilo docente”. Ai fini della definizione della procedura individuata dal decreto in esame, il CSPI propone, intanto, un percorso formativo universitario articolato in otto CFU da sei ore per un totale di quarantotto ore di impegno complessivo.
Le competenze acquisite sono verificate mediante prove di accertamento corrispondenti a ognuna delle diverse attività formative sui contenuti del corso. L’esame finale previsto dalla legge viene assolto mediante una prova di accertamento del tirocinio formativo indiretto, avente come oggetto la dimensione riflessiva sulle pratiche di insegnamento.
Con riferimento ad alcune “criticità relative alla coerenza con i precedenti concorsi straordinari e anche con quelli ordinari, attualmente in fase di svolgimento”, si propone di “definire a livello nazionale i quadri di riferimento per la predisposizione della prova disciplinare e le relative griglie di valutazione (per la valutazione della prova orale), al fine di rendere uniforme la gestione complessiva della procedura”.
Inoltre, al fine di ottimizzare risorse e tempistiche, il CSPI propone di prevedere una procedura che consenta, nel rispetto del contingente, le operazioni di surroga, a seguito di eventuali rinunce nell’anno di riferimento.
Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato.
Il CSPI propone di:
- prevedere che in ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’art. 10, salvo eventuali surroghe a seguito di rinunce (lo schema di decreto non prevede l’integrazione delle graduatorie nel caso di rinunce).
- prevedere che «Il percorso, attivato dalle università, consista in 48 ore di attività formative e attività di tirocinio formativo indiretto per un totale di otto crediti formativi universitari (CFU), conseguiti a (in luogo delle 40 ore previste dallo schema di decreto).
- prevedere che il CSPI propone che l’esame finale previsto dalla legge consista in una prova di accertamento del tirocinio formativo indiretto, avente come oggetto la dimensione riflessiva sulle pratiche di insegnamento.