Con nota del 30 giugno, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto a numerosi quesiti in relazione all’imminente scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal Covid-19 e i lavoratori fragili, si sottolinea quanto segue, a beneficio di amministrazioni e dipendenti.
Con la circolare n.1/2022, sono state fornite alle amministrazioni pubbliche indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. Tali indicazioni, in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’intesa con il medico competente, graduandole in ragione dell’evoluzione del contesto epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione concreta di ogni singola amministrazione, oltre che, ovviamente, in base alle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.
La flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022, consente – anche dopo il 30 giugno 2022 – a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.
Relativamente, poi, alla tutela per i lavoratori fragili che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o che non sia possibile adibire ad altre mansioni, ossia coloro che sono affetti da patologie connotate da particolare gravità come espressamente indicato dal Decreto del ministero della salute del 4/2/2022 ed a coloro che “risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, la normativa vigente ha prorogato al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria straordinaria. Per la sostituzione del personale che si trova nelle condizioni di cui sopra, è stata autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022. Ciò vuol dire che il docente oppure personale ata che si trova nella predetta situazione può chiedere, ove non venga prorogata la tutela oltre il 31 luglio 2022, le ferie per il mese di agosto 2022, non essendo obbligato a chiedere nel mese di Luglio 2022 in quanto sotto tutela in quanto impossibilitato a svolgere attività lavorativa