ANNO DI PROVA DOCENTI CON INCARICO DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS E DA GP1 1^ FASCIA SOSTEGNO

Nella giornata di ieri hanno assunto servizio nelle scuole i docenti destinatari di incarico a tempo determinato quali inclusi nelle graduatorie di merito del concorso straordinario bis  nonchè quelli inclusi nella prima fascia GPS sostegno.

Per tali docenti, l’incarico è finalizzato all’immissione in ruolo dal 1^ settembre 2023 

Ovviamente, la trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato non è automatica ma presuppone il superamento  di un anno di prova

VINCITORI CONCORSO STRAORDINARIO BIS- articolo 59, comma 9 bis, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73

I docenti vincitori del concorso straordinario dovranno affrontare l’anno di formazione e prova, al termine del quale, qualora il percorso formativo fosse valutato positivamente, il contratto a tempo determinato sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato e il docente verrà così immesso in ruolo.

Per l’esattezza, ricordiamo che a seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale. Le graduatorie regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

Ci viene chieste se l’anno di prova possa essere posticipato e in quali casi?

  • La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  • Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  • Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio (dei quali almeno 120 giorni per le attività didattiche), la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Quali potrebbero essere i giustificati motivi per chiedere una aspettativa? Ragioni di salute, di famiglia, di maternità, di lavoro, rispetto alle quali sarà comunque il dirigente scolastico ad accettare o meno la domanda di aspettativa

Quindi, ricapitolando, i docenti assunti da graduatoria concorso straordinario bis, saranno sottoposti a: 

  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

DOCENTI CON INCARICO, FINALIZZATO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO, DA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO  – articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022

I docenti che hanno prodotto domanda per ottenere l’incarico annuale, finalizzato all’immissione in ruolo, da GPS 1ì FASCIA SOSTEGGNO,  svolgono DUE PROCEDURE PER OTTENERE LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A INDETERMINATO:

  1. percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017.
  2. esame consistente in una prova disciplinare

PERIODO DI PROVA

Tale periodo di prova,  si conclude con un colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti che, al riguardo, esprime un parere non vincolante. Ai sensi del DM n. 310/2021 (nonché del DM 850/2017), il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico, ai fini dell’espressione del predetto parare, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche (30/06)  – compresi gli esami di qualifica e di Stato –  e la fine dell’anno scolastico (31/08). Considerato che la prova disciplinare deve concludersi entro il 31 luglio 2023 e che la valutazione positiva dell’anno di prova è necessaria per l’ammissione alla citata prova disciplinare, i termini predetti possono essere derogati, ragion per cui la convocazione del Comitato può avvenire prima del 30/06.

Superato il periodo di prova, i docenti sono ammessi alla PROVA DISCIPLINARE

La prova:

  • consiste in un colloquio di idoneità che verte, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, sui programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al DM n. 325/2021 e, per i docenti della scuola secondaria, sui programmi di cui al punto A.2.1 dell’Allegato A al DM n. 326/2021;
  • valuta, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento del periodo di prova, il possesso e corretto esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e  socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione;
  • si conclude con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità, secondo i quadri di riferimento predisposti dalla preposta commissione nazionale;
  • deve essere svolta entro il mese di luglio 2023;
  • è superata dai candidati che ottengono un giudizio di idoneità;
  • non è superata dai candidati che ottengono un giudizio di non idoneità.

I candidati, che non superano la prova, ossia che ottengono un giudizio di non idoneità, decadono dalla procedura (quindi non possono essere assunti in ruolo). Analogamente, decadono dalla procedura i candidati che non si presentano il giorno, ora e sede stabiliti per la prova, senza giustificato motivo.

Superato il percorso annuale di formazione e prova e la prova disciplinare, gli interessati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo nella scuola in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

L’assunzione in ruolo avviene, come detto, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2022/23).

Anche per tali docenti, la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dello stesso (ciò è possibile una sola volta).

Precisiamo che l’anno di prova, per giustificati motivi normativamente previsti, può essere rinviato, mentre il  giudizio negativo (ossia di non idoneità) nella prova disciplinare, invece, comporta la decadenza dalla procedura, con conseguente impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso, il servizio prestato viene comunque valutato quale incarico a tempo determinato.