IMMISSIONI IN RUOLO DA SOSTEGNO GPS 1^ FASCIA PER L’ A.S. 2023/2024: PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri, ha approvato una bozza di decreto-legge(la versione ufficiale ancora non è stata resa pubblica)  relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Tra le misure previste vi sono anche importanti novità per la scuola.

Nel nostro precedente articolo abbiamo esaminato l’intervento teso ad indire una procedura straordinaria di reclutamento per l’anno scolastico 2023/2024 limitata ai docenti, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) o negli appositi elenchi aggiuntivi, che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Tenuto conto di alcuni quesiti che ci sono stati subito posti, riteniamo opportuno precisare che: 

  • relativamente alle assunzioni su  posto di sostegno (si ripete sempre che la bozza venga confermata nella versione ufficiale)  viene previsto il rinnovo della procedura di assunzioni attingengo dalle  GPS I fascia provinciali. Appare evidente, quindi, che per l’a.s. 2023/2024 non sarà attivata la procedura di reclutamento dalle graduatorie regionali che sarebbero dovute essere già costitutuite e che, pertanto, non saranno oggetto di specifico intervento normativo, nonostante il tutto sia stato stabilito dall’articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha modificato l’articolo 1 del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, introducendo i commi  18-novies, 18-decies e 18-undecies, con anche la conseguente disciplina di cui al decreto 30 settembre 2022.
  • Non potranno essere assunti da tale procedura  i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione estero ancora in attesa di riconoscimento in quanto la norma prevede espressamente la possibilità di partecipare solo se inseriti a “pieno titolo” nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
  • L’assunzione dalle GPS 1 fascia sostegno avverrà dopo che siano state espletate, comunque, le procedure di assunzioni da CONCORSO E DA GAE (50% dei posti per ciascuna procedura)
  • In caso di posti residui, dopo aver attribuiti i posti alle predette graduatorie, la parte residua delle disponoibilità sarà assegnata, su base provinciale, alle GPS 1 FASCIA.
  • Dalla bozza del D.L., infatti, si legge: “5. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
  • Una volta che viene attuata la procedura di reclutamento di docenti di sostegno 1^ fascia, sempre su base provinciale e dalle graduatorie in cui ciascun aspirante è incluso per l’anno scolastico corrente, ovvero che si iscrive negli elenchi aggiuntivi in quanto non precedentemente incluso nel biennio 2022/2023 e 2023/2024, laddove residuano ancora dei posti, i predetti verranno destinati alle assunzioni dalla cosiddetta procedura “CALL VELOCE-CHIAMATA VELOCE-” che è stata già operativa in questi ultimi due anni scolastici. In sostanza, i posti residui dalle assunzioni di GAE, CONCORSO ORDINARIO, GPS 1 FASCIA, verranno pubblicati dal Ministero, e gli aspiranti potranno partecipare alla relativa procedura di CALL VELOCE presentando domanda di disponibilità per essere assunti nelle province in cui sono residuati posti per le assunzioni per il sostegno. Infatti, sempre nella bozza, si legge:  Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciò permetterà, quindi, a chi è inserito nelle GPS di una certa provincia e che non si èvisto nominato di dichiarare la propria disponibilità per le immissioni in ruolo su sostegno per altra provincia. La chiamata veloce infatti consiste nella possibilità, per i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo di presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.

VEDIAMO ORA COME AVVERREBBE L’ASSUNZIONE:

  • La bozza del D.L.prevede che al docente utilmente collocato nelle GPS 1^ FASCIA, in relazione alla posizione occupata in graduatoria e ai posti liberi in organico di diritto in provincia, al netto delle assunzioni da GAE E CONCORSO, venga conferito un incarico primadi tutto a temo determinato. Infatti, leggiamo, comma 6 dell’art.5 CHE:  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 11.
  • 7. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
  • 8. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
  • In sostanza, quindi, periodo di prova e percorso annuale di formazione e prove finali, al superamento delle quali si resta confermati nella scuola di assegnazione dal 1.9.2024 nella quale si è prestato servizio per l’a.s. 2023/2024.
  • La novità, purtroppo, è quanto stabilito dal comma 9, ove è precisato che ” 9. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.” In sostanza, viene ribadito il vincolo triennale di permanenza nella scuola assegnata per l’a.s. 2023/2024 senza poter produrre alcuna domanda di mobilità (nemmeno assegnazione provvisoria) e possibilità di ottenere supplenza da altra graduatoria GAE o GPS in cui si è inseriti.

Per quanto attiene, invece, alle assunzioni per posti curriculari ovvero per i docenti precari con 3 anni di servizio, al momento non trapela alcuna notizia se non il fatto che resta immutato il sistema di nomina in ruolo, sul contigente che il MEF autorizzerà, dal CONCORSO ORDINARIO E DA GAE (50% rispettivamente dei posti)