Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nel parere ribadisce il parere già espresso sulla non opportunità di collocare la formazione dei docenti prima della selezione per l’accesso al ruolo nelle secondarie
Prende atto in ogni caso dell’orientamento diverso adottato per l’articolazione del DPCM. Nel desiderio di offrire un contributo per la fase attuativa, ritiene utile richiamare l’attenzione sull’articolo 13, comma 1 del DPCM secondo cui: Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
Secondo il CUN, la necessità di acquisire 30 CFU aggiuntivi per conseguire l’abilitazione in altre classi dopo il completamento di un primo percorso:
- provoca una durata eccessiva della formazione con risultati negativi sia per le giuste aspettative dei giovani sia per l’età media del corpo docente,
- rende ancor più gravoso sul piano economico il cammino di accesso al ruolo nelle secondarie,
- determina nei laureati con possibile accesso a più classi una scelta preventiva del percorso di formazione fondata più su criteri di mercato che su criteri di qualità.
Inoltre, secondo l’art. 13 comma 2 del DPCM, sono i centri a dover stabilire i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.
Secondo il CUN, emergeranno certo numerose difficoltà nell’individuazione dei contenuti per i 30 CFU aggiuntivi, demandata dal DPCM ai singoli centri senza fissare criteri chiari, con probabili sovrapposizioni per studenti che abbiano concluso il primo percorso e con il rischio di notevoli discrepanze fra singoli centri, se non fra singoli studenti.
In armonia con l’articolo 4, comma 4, lettera c) del DPCM, con le linee guida emanate dall’ANVUR e con lo spirito stesso del PNRR, la normativa potrebbe prevedere l’attivazione di percorsi di formazione comuni per conseguire l’abilitazione su più classi caratterizzate da un’affinità disciplinare.
RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO
Nel parere si auspica inoltre, dopo il DM 259 del 9 maggio 2017, un riordino complessivo delle classi di concorso, da realizzare con urgenza estrema,
- per stabilire un adeguato rapporto con lo stesso DPCM,
- per accogliere le tante novità che oggi emergono nella didattica e nella ricerca universitaria con un generale impianto della didattica nelle secondarie in armonia con il riordino delle classi di laurea varato dal CUN e oggetto di un imminente DM.