Con l’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2017 si intende garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, e, infatti, al comma 3, il legislatore si impegna a garantire il mantenimento in servizio del docente di sostegno a tempo determinato, anche senza titolo di specializzazione, nell’anno scolastico successivo, con le modalità di attuazione da definire con un decreto.
Purtroppo per l’a.s. 2017/2018 il decreto attuativo non è stato ancora emanato, il Miur si è limitato ad inviarlo al Consiglio Superiore delle Pubblica Istruzione per acquisirne il parere. Pertanto non è possibile al momento l’applicazione del comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2017 e continuano, quindi, a valere le regole previste dal Regolamento delle supplenze.
In data 21 settembre 2017 è giunto il parere del CSPI che ha espresso un parere interlocutorio:
“Alla luce di tutte le considerazioni esplicitate in premessa, chiede di voler riesaminare il testo del decreto nella direzione di tutelare il diritto alla continuità didattica del disabile al pari del diritto del docente specializzato a non vedere pregiudicate le sue facoltà di accesso al lavoro nel posto che gli spetta in forza del suo stato giuridico.”
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