Dopo il flop dell’incontro con le OO.SS. cosiddette rappresentative (infatti il D.M. riporta la data del 31 luglio ossia prima che il Ministro ricevesse le predette “rappresentative CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA-ANIEF!!!) il Ministero dell’Istruzione e del de..merito, ufficializza il D.M., gli allegati contenenti le istruzioni operative per poter effettuare le immissioni in ruolo, il riparto dei 45.124 posti fra gli uffici scolastici regionali, e la nota di accompagnamento.
Dovranno essere, pertanto, gli Uffici Regionali a ripartire le rispettive disponibilità regionali fra le varie tipologie di cattedra e classe di concorso, sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato A.
Con una nota specifica (120210 del 2 agosto 2024) sono illustrate le novità introdotte dal DL 31 maggio 2024, n. 71 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106) in materia di assunzioni in ruolo. Si tratta di disposizioni riguardanti casi pendenti di contenzioso riferiti a precedenti procedure concorsuali.
ECCO COME AVVERRANNO LE ASSUNZIONI
In ogni regione verranno ripartiti i posti assegnati fra i vari ordini e gradi di scuole (compresi posti di sostegno) si procederà ad assegnare
- il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti
- il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Relativamente alle procedure concorsuali, le graduatorie da tenere in considerazione (a meno che le relative graduatorie siano esaurite)
Scuola di infanzia e primaria
I concorsi utili sono: 2016 (limitatamente ai vincitori).
Qualora residuino ulteriori posti vacanti
- il 50% dei posti così residuati è destinato all’immissione in ruolo dal concorso 2028 + fascia Aggiuntiva
- il 50% dei posti vacanti e disponibili – e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria della procedura straordinaria di cui al periodo precedente – è destinato ai vincitori del concorso ordinario bandito con dd del 21 aprile 2020, n. 498, e, a seguire, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2576 del 6 dicembre 2023.
L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario.
Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG n. 1546 del 2018; eventuali residui non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 498 del 2020 e al DDG n. 2576 del 2023.
Scuola secondaria primo e secondo grado
Il primo concorso utile è:
- 2016 limitatamente ai vincitori. Se le graduatorie 2016 sono esaurite si passa
- concorso 2018 nel limite del 40% dei posti residui per il 2024/25
Il 50% dei posti residui è destinato ai concorsi
- straordinario DD n. 510 /2020
- ordinario DD n. 499 /2020
L’eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.
Gli Uffici Scolastici regionali attingeranno, per il 50%, dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510 (c0ncorso straordinario secondaria)
Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23, e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.
Conseguentemente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020.
Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 499 del 2020 e al DDG n. 2575 del 2023.
POSTI ASSEGNATI ALLA GPS 1 FASCIA
Qualora non vi siano aspiranti inclusi nelle sopra citate procedure concorsuali ovvero nelle GAE, i posti residui non assegnati verranno attributi alla GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO (non riteniamo molto difficile tale possibilità)
FASI DELLE IMMISSIONI IN RUOLO
- Per le GAE si procederà ad attribuire il contingente di posti a livello provinciale e i candidati utilmente iscritti nelle graduatorie provinciali procederanno alla sola scelta della sede di servizio
- Per le procedure concorsuali regioni avremo invece due fasi:
- Fase 1 “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”: in tale fase gli aspiranti convocati dagli USR presentano l’istanza per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto [gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto (almeno quelli inclusi per più classi di concorso) e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione]. Per tale domanda è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante trova gli eventuali diversi turni di nomina cui può partecipare). Pertanto, la convocazione per la presentazione della prima domanda, non vuol dire che si è stati già individuati per il ruolo.
- Fase 2 “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”: in tale fase presentano domanda i soli aspiranti destinatari di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, al fine di indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnato. Per tale domanda, quindi, sono convocati i soli aspiranti individuati con la prima istanza, quali destinatari di nomina in ruolo.
ATTENZIONE: la sede di servizio nella provincia assegnata verrà effettuata prima dagli aventi titolo iscritti nelle procedure concorsuali e sui posti residui da coloro che risultano utilmente iscritti nelle GAE.
L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo (e non il CCNI relativo alla mobilità annuale-)
DECRETO MINISTERIALE DEL 30 LUGLIO 2024
NOTA MINISTERIALE DEL 2 AGOSTO 2024