Un parziale ravvedimento da parte del Parlamento sulla sostituzione del personale ata.
Con la legge di bilancio 2018,infatti, le scuole potranno nominare i supplenti per coprire le assenze brevi o saltuarie di tale personale. Purtroppo, però, solo per i profili di degli assistenti amministrativi e il personale tecnico, restano fuori ancora i collaboratori scolastici per i quali vige fermo quanto precisato dalla circolare ministeriale n. 2116 del 30 settembre 2015.
Le scuole potranno nominare il supplente per le assenze dal lavoro che superano il trentesimo giorno, in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014. Stante l’impossibilità di far ricorso alle nuove graduatorie (andranno in vigore dal 1.9.2018) si dovrà nominare sulla base delle graduatorie formate nell’anno 2014.